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Approfondimenti

Proposta di assunzione: obblighi del datore di lavoro e rimedi in caso di mancata assunzione

La proposta di assunzione o lettera di impegno all’assunzione è un documento con il quale un datore di lavoro dichiara di voler assumere un soggetto alle proprie dipendenze. Con tale lettera, il datore di lavoro “promette” di assumersi l’obbligo di formalizzare il rapporto oggetto della stessa a determinate condizioni. La proposta per essere valida deve contenere alcuni elementi essenziali identificativi delle parti e del rapporto di lavoro, quali ad esempio la sede lavorativa, la data di inizio del rapporto, la sua la durata, l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, la retribuzione.
Una volta che il datore di lavoro farà la sua proposta, il lavoratore avrà la facoltà di accettarla o meno.
Dal punto di vista formale, nel nostro ordinamento non è presente una specifica norma che disciplini questo istituto, ma è opinione ormai consolidata ricondurre lo scambio di proposta e accettazione allo schema previsto dall’art. 1326 c.c.
Secondo tale norma il contratto si considera concluso tra le parti nel momento in cui il proponente, che ha formulato la proposta, viene a conoscenza dell’accettazione da parte dell’oblato, in questo caso il lavoratore. Lo scambio delle volontà delle parti può avvenire contestualmente oppure in differita e in questo ultimo caso il datore di lavoro avrà la facoltà di revocare la proposta fino al momento in cui non abbia ancora ricevuto la formale accettazione da parte del lavoratore.
Dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dell’accettazione, la proposta non sarà più revocabile e il contratto di lavoro dovrà essere formalizzato con la presa di servizio del lavoratore nei termini indicati nella lettera di impegno all’assunzione. Dunque, il datore di lavoro è tenuto ad onorare l’impegno assunto e a procedere con tutti gli adempimenti necessari alla regolarizzazione del rapporto.
Nella prassi può, però accadere che il lavoratore non venga di fatto richiamato per prendere servizio.
Quali sono allora le tutele previste per il lavoratore che ha confidato nell’inizio del rapporto di lavoro?
Considerando il contratto concluso mediante lo scambio delle volontà tra le parti, la mancata costituzione del rapporto di lavoro, senza una giustificazione, può essere considerata una sospensione unilaterale del rapporto di lavoro che configura un’ipotesi di mora credendi e pertanto il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata se quel rapporto si fosse svolto regolarmente, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Diversamente, se non fosse ritenuto concluso il contratto in ragione di quanto sopra, il lavoratore potrebbe comunque chiedere al giudice l’emanazione di una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. che, sostanzialmente, produrrà i medesimi effetti che avrebbe prodotto la formalizzazione del contratto.