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Approfondimenti

Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova: quale tutela?

Quale tutela spetta al lavoratore licenziato per mancato superamento del periodo di prova, nei casi di nullità dello stesso?

All’atto dell’assunzione, le parti del contratto di lavoro subordinato possono prevedere l’apposizione di una clausola contenente il patto di prova: tale accordo consiste nell’apposizione di una condizione, finalizzata alla valutazione – da parte di ciascuno – della convenienza del contratto.

Cosa accade se il lavoratore, assunto con contratto di lavoro subordinato “a tutele crescenti” – ossia instaurato dopo il 07/03/2015 e, pertanto, sottoposto alla disciplina del D.Lgs. n. 23/2015 – viene licenziato per “mancato superamento del periodo di prova”, nel caso in cui venga accertata la nullità del patto stesso, con conseguente definitività dell’assunzione sin dall’avvio del rapporto? Quale sanzione, tra quelle previste dal D.Lgs. n. 23/2015, dovrebbe essere applicata?

A nostro avviso, tra le possibili sanzioni previste dal c.d. Jobs Act, la soluzione più convincente è quella dell’applicazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 23/2015, che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e il risarcimento integrale del danno subito (v. anche Trib. Piacenza, 17 settembre 2020, n. 119).

Si ritiene, infatti, che le ulteriori sanzioni di cui al D.Lgs. 23/2015 siano applicabili esclusivamente in via residuale rispetto ai casi di nullità dall’art. 2: la sanzione di cui all’art. 3, co. 2° (ossia la reintegra con risarcimento ridotto) deve applicarsi solo nei casi “in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”, mentre la sanzione di cui all’art 3 c. 1° (ossia la sola tutela risarcitoria) solo “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa”.

La validità di questa ricostruzione troverebbe avvallo, da ultimo, nelle statuizioni della Sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2024, dove è stato chiarito che il vizio di nullità che giustifica l’applicazione della tutela reintegratoria si riferisce tanto alle ipotesi di nullità testuale, quanto a quelle di nullità virtuale (cfr. punto 10 del Considerato in diritto).