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APPROFONDIMENTI

Il danno da usura psico– fisica è presunto quando si supera il limite orario previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva

Il nostro Studio ha recentemente ottenuto un’importante sentenza (Tribunale di Milano, Sez. Lav., n. 3191/2024) in materia di danno da usura psicofisica per le ore di lavoro straordinario prestate oltre i limiti di legge.
Segnatamente, il nostro Assistito aveva svolto numerosissime ore di lavoro straordinario nel corso del rapporto di lavoro, in misura di gran lunga superiore al limite di 48 ore fissato dalla normativa di settore e che gli aveva procurato un danno da usura psicofisica, rispetto al quale chiedeva, dunque, il risarcimento.
In diritto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che in tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, cagiona al lavoratore un danno da usura psico – fisica, la cui esistenza è presunta (nell’an) in quanto lesione del diritto garantito dall’art. 36 Cost.
Al lavoratore è sufficiente, quindi, dimostrare il superamento di notevole entità dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva e dalla legge alla durata massima dell’orario di lavoro.
Nel caso di specie, a causa della violazione della normativa in materia di orario di lavoro – che è, infatti, finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori – il Lavoratore non aveva possibilità di godere del suo tempo libero in maniera funzionale alla garanzia di un’esistenza libera e dignitosa (60 ore di lavoro alla settimana difficilmente consentono ad una persona di conciliare il tempo di lavoro con quello di vita). A ciò si aggiunge l’usura psicofisica che deriva, inevitabilmente, da turni di lavoro così defatiganti, e in primis sull’apparato muscolo-scheletrico.
Rispetto alla determinazione del “quantum”, il Giudice, accogliendo la nostra prospettazione, ha individuato la misura del risarcimento evocando le tabelle del Tribunale di Milano sul danno da inabilità temporanea, ma per la (sola) voce della sofferenza soggettiva, fissata in euro 27,00 (per tutti i giorni in cui si è verificato il superamento del limite orario normale di 48 ore).
La sentenza è, altresì, degna di nota per aver confermato l’inadeguatezza del trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari in ragione della violazione dell’art. 36 Costituzione.