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Approfondimenti

Scadenza blocco licenziamenti e conseguenze

 

Antefatto. Dal 23 febbraio 2020 è stato introdotto il divieto di licenziamento, per tutti i datori di lavoro senza distinzioni, sia di tipo individuale per giustificato motivo oggettivo sia collettivo (art. 8 d. l. 41/2021, convertito nella l. n. 69/2021). Il cosiddetto “blocco” dei licenziamenti, che aveva termine inizialmente al 23 maggio 2020, è stato prorogato svariate volte, da ultimo al 30 giugno 2021. Il licenziamento intimato fino a questa data, è, quindi, nullo. 

 

Posso, dopo tale data, essere licenziato? Sì, ma con alcune eccezioni.

A partire dal 1 luglio 2021, secondo quanto previsto dall’art. 4 D.L. 99/2021, per i datori di lavoro delle aziende tessili, confezioni di articoli di abbigliamento, articoli di pelle e pelliccia nonché delle fabbricazioni di articoli di pelle e simili (con codici Ateco 13, 14 e 15) è prevista la proroga del divieto di licenziamento sino al 31 ottobre 2021.

Le aziende che rientrano in questi settori possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (ossia la Cassa Integrazione) per il periodo in cui vige il blocco, quindi sino al 31 ottobre 2021. La fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale è senza contributo addizionale.

Per tutti gli altri settori, invece, il blocco cade. Questo significa che il datore di lavoro può licenziare i lavoratori, secondo le norme ordinarie che regolamentano i licenziamenti (L. 300/1970; L. 604/1966; D. Lgs. 23/2015; L. 223/1991).

Tuttavia, le aziende per cui il blocco dei licenziamenti è decaduto, possono avvalersi dei trattamenti di integrazione salariale straordinari (ossia la Cassa Integrazione Straordinaria in deroga), da fruire fino al 31 dicembre 2021, senza contributo addizionale.

Nei casi in cui il datore di lavoro possa licenziare, ma scelga di attivare la cassa integrazione in deroga, torna a sussistere il blocco di licenziamento per l’intero periodo di fruizione dell’ammortizzatore.

Quindi:

  1. per le aziende rientranti nei codici Ateco 13, 14 e 15: il blocco dei licenziamenti rimane fino al 31 ottobre 2021 con possibilità di usufruire della cassa integrazione ordinaria.
  2. per le aziende che non rientrano nei codici Ateco di cui sopra non e vogliono attivare la cassa integrazione straordinaria: possono licenziare liberamente, rispettando le norme ordinarie sui licenziamenti.
  3. per le aziende che non rientrano nei codici Ateco di cui sopra ma chiedono di attivare la cassa integrazione straordinaria: torna a sussistere il blocco di licenziamento per la durata della cassa integrazione.

Testo D.L. 99/2021 Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese qui