Il licenziamento collettivo si distingue da quello individuale (e in particolare da quello per giustificato motivo oggettivo) per via dei limiti quantitativi che il legislatore ha posto per legittimarlo. Si parla propriamente di licenziamento collettivo quando il datore di lavoro intende procedere, nelle aziende con più di quindici dipendenti, all’intimazione di almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia, per cessazione, riduzione o trasformazione di attività o lavoro.
Con la legge n. 223/1991, il legislatore ha emanato una serie di norme volte a procedimentalizzare in modo stringente il licenziamento collettivo, che coinvolge delicati interessi non solo nella sfera dei singoli lavoratori, ma anche della collettività.
La legge, in linea con la direttiva n. 98/59/CE del 20 luglio 1998, attribuisce alle organizzazioni sindacali un ruolo di primaria importanza: nella giurisprudenza e nella dottrina maggioritarie, il corretto espletamento della procedura delineata dalle disposizioni integra gli estremi di legittimità del licenziamento, senza la necessità del sindacato giudiziale sulla “riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”, perché il controllo sull’esistenza della causale tipizzata dalla legge viene, così, espletato ex ante.
Ai sensi dell’art. 4, l. n. 223/1991, l’impresa che intenda procedere, deve darne preventiva comunicazione alle RSA e alle associazioni di categoria. La comunicazione, in forma scritta, deve avere un contenuto vincolato, stabilito dalla legge, consistente in una serie di informazioni sul progetto di licenziamento collettivo (i motivi che determinano la situazione di eccedenza; i motivi tecnici organizzativi e produttivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione ed evitare i licenziamenti; il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali dei lavoratori da licenziare; le misure previste per fronteggiare le conseguenze del licenziamento).
I licenziamenti possono essere intimati in forma scritta solo al termine della procedura, tenendo conto dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, che devono essere pattuiti nell’accordo sindacale. In difetto di tale accordo, ai sensi dell’art. 5, l. n. 223/1991, si applicheranno i criteri legali: i carichi di famiglia; l’anzianità di servizio; esigenze tecnico produttive ed organizzative.